Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
Data: 13 aprile 2000
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/2000
L.R. 13 Aprile 2000, n. 23 (1) |
Norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 |
S O M M A R I O Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazioneArt. 2 – DefinizioneArt. 3 – Competenze della RegioneArt. 4 – Competenze dei comuniArt. 5 – Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminosoArt. 6 – Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione Art. 7 – Contributi regionali ai comuni Art. 8 – Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso Art. 9 – Controllo della Regione Art. 10 – Sanzioni Art. 11 – Disposizioni finanziarie Art. 12 – Disposizioni transitorie Art. 13 – Modificazioni alla l.r. 14/1999 Allegato A – Elenco osservatori astronomici professionali Allegato B – Elenco osservatori astronomici non professionali Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale derivante dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario, che oltre a ridurre i consumi energetici, perseguono la finalità di tutelare e migliorare l’ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici, professionali e non professionali. Art. 2
(Definizione) 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Art. 3
(Competenze della Regione) 1. Sono di competenza della Regione: Art. 4
(Competenze dei comuni) 1. Sono di competenza dei comuni: Art. 5
(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, il quale definisce: Art. 6
(Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione) 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è istituito, presso il competente dipartimento della Regione Lazio, l’ elenco degli osservatori astronomici ubicati nell’ambito territoriale regionale, in cui sono indicati: 2. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR). L’aggiornamento è effettuato anche su proposta, rispettivamente, della Società Astronomica Italiana (SAIT) per gli osservatori astronomici professionali e dell’Unione degli Astrofili Italiani (UAI), per gli osservatori astronomici non professionali. 3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati nell’elenco istituito ai sensi del comma 1. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul BUR. 4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 3 sono indicate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali negli allegati A e B. Art. 7
(Contributi regionali ai comuni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio, per l’adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria: 3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni presentano domanda alla Regione entro il termine previsto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000”, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa. 4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del riparto dei contributi. Art. 8
(Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso) 1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all’inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell’inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli enti operanti nel settore dell’illuminazione, con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili. Art. 9
(Controllo della Regione) 1. La Regione, nell’ambito dell’attività di controllo sugli atti degli enti locali, esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5. In particolare, in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini e delle modalità, previsti dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia. Art. 10
(Sanzioni) 1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso alle norme tecniche ivi contenute, il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. 2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, l’installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l’applicazione, da parte del comune, della sanzione di cui al comma 1. 3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, introitati dai comuni ai sensi dell’articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, sono prioritariamente impiegati dai comuni stessi per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche del regolamento di cui all’articolo 5. Art. 11
(Disposizioni finanziarie) 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito il capitolo numero 51530, denominato: “Contributi per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso”, con lo stanziamento di lire 100 milioni nel bilancio di previsione 2000 della Regione. 2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo numero 52152 del bilancio di previsione del 2000 della Regione. Art. 12
(Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici: 2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto 1/w non inferiore a 90. 3. Nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri: 4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l’uso di sole lampade al sodio. 5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l’adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4. 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell’articolo 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l’adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria: Art. 13
(Modificazioni alla l.r. 14/1999) 1. Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo IV, della l.r. 14/1999, è inserita la seguente: “omissis”. ALLEGATO A a) Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone (Roma) Km 10 ALLEGATO B a) Osservatorio Astronomico Franco Fuligni – Vivaro–Rocca di Papa (Roma) Km. 10; Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 maggio 2000, n. 13 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti legislativi originari. |