STATUTO
“ASSOCIAZIONE Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.”
Art. 1. Costituzione
1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S. Ente del Terzo Settore E.T.S e A.P.S. Associazione di promozione sociale.
1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.
1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, a sensi di legge.
1.4 L’utilizzo della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” nonché della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “E.T.S.” è subordinata all’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS.
Art. 2. Sede e durata
2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Tarquinia (VT), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3. Oggetto e scopo
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere d), f) e i).
3.2 L’Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.
3.3 L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare la diffusione delle scienze astronomiche come forma di lotta alle disuguaglianze sociali, come mezzo di inclusione di soggetti in condizione di svantaggio per cause di genere, età, deficit psichici, fisici, funzionali o di condizioni socio-economiche in condizione di marginalità sociale, come strumento di crescita personale e collettiva degli individui secondo principi di democrazia, etica e solidarietà sociale:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa tra cui in particolare:
– divulgazione di conoscenze scientifico culturali e della pratica astronomica a favore delle scuole di ogni ordine e grado nonché di tutta la cittadinanza;
– approfondimento tecnico e conoscitivo dell’astronomia con particolare riguardo ai settori di ricerca accessibili agli astrofili evoluti e alle tecnologie ad essi non precluse.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni tra cui in particolare:
– valorizzazione di attività ed iniziative idonee a diffondere la cultura del rispetto del Cielo Buio ai sensi della Legge regionale Lazio 13 aprile 2000, n. 23;
– organizzazione di campagne di sensibilizzazione e controllo del territorio volte alla lotta all’inquinamento luminoso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice, tra cui in particolare:
– partecipazione attiva ad iniziative di divulgazione, studio e ricerca, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati;
– promuovere iniziative di carattere umanitario e di interesse generale per i fini di solidarietà.
3.4 L’Associazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l’innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà in particolare:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all’attività principale;
- esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell’associazione.
3.5 L’Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:
– Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
– Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
– Commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti ed oggettistica anche riportanti il logo dell’Associazione;
– Effettuare pubblicità e sponsorizzazioni.
Eventuali ulteriori attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo.
Art. 4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
4.1 Il patrimonio dell’Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
4.2 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
– i contribuiti dei soci che sono costituiti dalle quote di Associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ammontare;
– le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;
– i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.4 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.5 Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi da parte dei Soci e di chi intende aderire all’associazione.
4.7 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.
4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 5. Fondatori, soci e beneficiari dell’Associazione
5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.
5.2 Il numero degli associati è illimitato. L’adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell’Associazione.
5.3 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell’ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.
5.4 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
5.5 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.
5.6 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Diritti ed obblighi degli associati
5.7 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
5.8 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.
5.9 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.
5.10 L’Associazione svolge in favore dei propri tesserati, associati e dei loro familiari conviventi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l’oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati medesimi.
Ammissione, esclusione e recesso
5.11 L’ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo senza formalità.
5.12 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all’art. 23 del Codice.
5.13 L’esclusione di un associato può aver luogo:
- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.
5.14 L’esclusione dell’associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.
5.15 Ogni associato può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell’esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell’associato, segnatamente l’obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell’esercizio sociale.
5.16 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all’Assemblea affinché si pronunci in merito.
Art. 6. Organi dell’Associazione
6.1 Sono organi dell’Associazione:
✔ l’Assemblea degli associati;
✔ il Consiglio Direttivo;
✔ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
✔ il Segretario e il Tesoriere;
✔ l’Organo di controllo e l’Organo di revisione, qualora eletti.
6.2 E’ vietata la corresponsione ai soci, al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo, all’Organo di revisione di compensi individuali; sono ammessi solo rimborsi per le specifiche spese sostenute e documentate.
6.3 Gli organi dell’Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.
Art.7. Assemblea
7.1 L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi esercita la responsabilità e potestà genitoriale sul medesimo.
7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all’art. 24 comma 3 del Codice.
7.3 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; essa inoltre:
✔ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione;
✔ delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
✔ delibera sulle modifiche al presente statuto;
✔ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
7.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall’Organo di controllo o dall’Organo di revisione.
7.5 L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.
Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.
La convocazione viene inviata a tutti gli associati all’indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all’atto dell’adesione all’Associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all’atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto.
7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea.
7.7 E’ consentita la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea in full audio-video conference, mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma e 2358, sesto comma del Codice Civile, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.
7.8 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
7.9 Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
7.10 Sono riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:
- la nomina e la revoca del Presidente dell’Associazione;
- l’elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione;
- l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- l’approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell’art. 14 del Codice;
- l’approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell’associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.
7.11 Sono riservate alla competenza dell’Assemblea straordinaria:
- l’approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione e la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall’art. 9 del Codice e la nomina dell’Organo di liquidazione.
7.12 Ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
7.13 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
7.14 L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
7.15 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea.
7.16 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.
Art. 8. Consiglio direttivo
8.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente dell’associazione, composto da un numero di minimo cinque e massimo 6 membri compreso il Presidente, numero che verrà di volta in volta determinato all’atto della nomina da parte dell’assemblea
8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Gli amministratori sono rieleggibili, tuttavia il Socio che ha ricoperto per due mandati consecutivi lo stesso incarico di Presidenza dell’associazione o lo stesso ruolo all’interno del Consiglio Direttivo non sarà eleggibile per un terzo mandato consecutivo nella stessa carica amministrativa
8.3 Le cariche di Presidenza o del Consiglio Direttivo non sono remunerate in alcun modo; sono ammessi unicamente eventuali rimborsi per spese sostenute per gli scopi dell’Associazione.
8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.9. Presidente
9.1 Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell’attività sociale.
9.2 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
9.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.
Art. 10. Vice presidente
10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 11. Segretario – Tesoriere
11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell’associazione.
11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. L’incarico è svolto a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.
11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni, cura l’impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.
Art. 12. Libri dell’associazione
12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, dell’Organo di revisione nonché il libro dei soci dell’Associazione.
12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, o con accesso telematico entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.
Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione
13.1 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, qualora nominati, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell’Assemblea
13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
13.3 Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
13.4 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
13.5 I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
13.7 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo
14.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre eventualmente all’approvazione dell’assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.
14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione ovvero in luogo telematico accessibile a tutti i soci nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 13 del Codice.
14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Art. 15. Avanzi di gestione
15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
16.1 Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.
16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 17. Controversie
17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l’Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
17.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
17.4 L’arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede l’associazione.
Art. 18. Foro Competente
18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro del capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede l’associazione..
18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.
Art. 19. Regolamenti
19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.
Art. 20. Volontariato e lavoro nell’Associazione
20.1 L’Associazione si avvale dell’attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.
20.2 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall’art. 36 del Codice.
20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell’Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.
Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative
21.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l’Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
21.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.
21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell’Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all’Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.
21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.
Art. 22. Legge applicabile
22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.