STATUTO

GRUPPO ASTROFILI GALILEO GALILEI A.P.S.

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Articolo 1 ­ Denominazione, Sede, Durata

E’ costituita fra gli appassionati di Scienze Astronomiche, un’Associazione denominata “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.”.

Essa è funzionalmente autonoma ed ha sede in Tarquinia (VT) – 01016 – Località Procoio 192 (presso azienda agricola Agostino).

L’associazione “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.” ha durata illimitata ed il cambio della sede non costituisce modifica dello statuto.

Articolo 2 ­ Finalità

L’ Associazione “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.” (di seguito G.R.A.G. A.P.S.) è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente culturali. Scopi dell’Associazione sono la diffusione delle scienze astronomiche attraverso la promozione e l’organizzazione di corsi, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale e nello specifico:

a – Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5 comma 1, lettera H del Dlgs 117/2017): studio e analisi dei fenomeni celesti con particolare riferimento alla scoperta e allo studio di stelle variabili e di esopianeti. Collaborazioni internazionali rivolte allo studio dei cosiddetti NEO tramite l’utilizzo di strumenti dell’associazione. Collaborazioni nazionali rivolte allo studio, tramite la modalità dell’occultazione, della consistenza e della forma degli asteroidi

b – acquisto e costruzione di apparecchiature scientifiche e di strumenti astronomici, affinamento delle tecniche disponibili per il raggiungimento dei migliori livelli operativi;

c – Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1, lettera D del Dlgs 117/2017). Con specifico riferimento alle attività di divulgazione di conoscenze scientifico-culturali e della pratica astronomica a favore delle scuole di ogni ordine e grado nonché della interessata cittadinanza;

d – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’ Art. 5 comma 1, lettera I del Dlgs 117/2017. Con particolare riferimento all’adesione e partecipazione attiva ad iniziative di divulgazione, studio e ricerca, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati;

e – approfondimento tecnico e conoscitivo dell’astronomia con particolare riguardo ai settori di ricerca accessibili agli astrofili evoluti e alle tecnologie ad essi non precluse;

f – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 5 comma 1, lettera F del Dlgs 117/2017) e successive modificazioni con particolare riferimento alla promozione di attività ed iniziative idonee a diffondere la cultura del rispetto del Cielo Buio ai sensi della Legge regionale 13 aprile 2000, n. 23. Organizzazione di campagne di sensibilizzazione e controllo del territorio volte alla lotta all’inquinamento luminoso;

g – promuovere iniziative di carattere umanitario e di interesse generale per i fini di solidarietà;

h – promuovere iniziative turistiche e per il tempo libero per gli associati.

Articolo 3 – Patrimonio comune

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti o acquistati con i fondi sociali, pervenuti per donazione o lasciti al G.R.A.G. A.P.S. da Soci o Terzi.

 L’ associazione non ha un fondo iniziale di dotazione. Le quote associative non sono trasferibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

Il recesso, l’esclusione dell’associato dall’associazione (o la cessazione del rapporto associativo con riferimento a singoli associati, dipendente da qualsiasi causa) non danno diritto in nessun caso al rimborso delle eventuali quote associative versate (neppure quelle relative all’anno in corso).

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote sociali;

  2. erogazioni, donazioni liberali di Soci o Terzi, contributi;

  3. contributi di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. ogni altra entrata destinata all’esercizio delle attività statutarie.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 4 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell’associazione deve essere approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 5 – Amministrazione e gestione dell’associazione G.R.A.G. A.P.S.

L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre dello stesso anno.

I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del G.R.A.G. A.P.S. salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Le spese devono essere singolarmente giustificate.

Ai fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati ma, in caso di particolari necessità, può avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Il Consiglio Direttivo (CD), può autonomamente deliberare anche su spese di natura straordinaria non previste dal Bilancio preventivo, purché siano finalizzate al perseguimento degli obbiettivi Sociali ed a condizione che siano specificate le modalità di copertura delle stesse.

Il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo dovranno essere redatti entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e sottoposti dal Tesoriere all’approvazione dell’assemblea dei Soci non oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Per tutti i rapporti con gli istituti di credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura contabile-­amministrativa sono delegati il Presidente ed il Tesoriere, con firma disgiunta.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la sua firma impegna l’Associazione.

In caso di sua assenza può essere sostituito dal Vice Presidente.

PARTE SECONDA: I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 6 – Soci

All’ associazione “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.” partecipano le seguenti categorie di associati:

– Soci Ordinari;

– Soci Juniores;

– Soci onorari.

I soci ordinari (di seguito denominati “soci”) hanno diritto ad un voto in assemblea solo se in regola con il versamento della quota tessera.

I soci juniores sono coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età al momento dell’adesione all’associazione. Ai fini dell’iscrizione al G.R.A.G. A.P.S. è necessario il benestare del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. I Soci Juniores possono esprimere voto nelle assemblee dell’associazione tramite l’esercente la responsabilità genitoriale, hanno diritto ad un voto in assemblea solo se in regola con il versamento della quota tessera.

I soci onorari sono quelli che per particolari meriti, conoscenze o attività vengono nominati dall’assemblea su proposta di almeno tre soci ordinari e non hanno diritto di voto in assemblea.

I soci sottoscrittori dell’atto costitutivo vengono riconosciuti come soci fondatori dell’associazione ma godono degli stessi diritti e sottostanno agli stessi limiti dei soci ordinari. Sono iscritti nel registro dei soci con la qualifica di socio ordinario.

Articolo 7 – Quota associativa

I Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al versamento di una quota annuale nella misura stabilita dall’Assemblea che approva il bilancio.

Il versamento della quota associativa dovrà avvenire entro la fine del 2° mese dalla chiusura dell’esercizio precedente.

Il tesoriere intimerà, all’inizio del 3° mese dell’esercizio, il pagamento della quota associativa, diffidando il socio inadempiente ad adempiere entro il termine ultimo della fine del 4° mese dell’esercizio corrente.

L’iscrizione entra in vigore al momento dell’avvenuto accredito della quota sociale o ratifica da parte del Tesoriere e vale per l’anno solare in corso, coincidente con l’esercizio finanziario.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare fedelmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti e di collaborare al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Essi sono tenuti, altresì, a non ostacolare la realizzazione delle finalità associative mediante comportamenti che determinano discredito o pregiudizio economico per l’associazione.

Il regolamento e lo statuto sono vincolanti per tutti gli associati e la loro violazione può, nei casi più gravi, comportare l’espulsione dell’associato dall’associazione.

I Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quota associativa, hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee ed esprimere il voto deliberativo, consultivo ed elettivo in ogni assemblea del G.R.A.G. A.P.S., godono di tutti i diritti e privilegi riconosciuti dall’Assemblea dei Soci e dell’elettorato attivo e passivo. I soci minorenni pur potendo partecipare alle assemblee dell’associazione non godono dell’elettorato passivo e possono esprimere il loro voto tramite l’esercente la responsabilità genitoriale.

Hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi.

Inoltre hanno il diritto di frequentare e di utilizzare i beni mobili ed immobili che sono parte integrante del patrimonio dell’Associazione. E’ fatto divieto, per tutti i Soci, di utilizzare i suddetti beni per scopi che non sono attinenti alle finalità dell’Associazione.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell’associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante nell’ apposito libro soci al momento dell’invio delle comunicazioni, e prevalentemente verrà usata la posta elettronica, via SMS oppure il telefono.

L’associazione contrarrà regolare assicurazione infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi come richiesto dalla legge per tutti i soci volontari.

Articolo 9 – Decadenza dei Soci

La qualità di associato si perde per:

  1. recesso, che deve essere notificato per iscritto al Presidente pro tempore del G.R.A.G. A.P.S.

  2. esclusione, quando il Socio si rende responsabile di gravi manchevolezze viene dichiarato decaduto su delibera del Consiglio Direttivo;

  3. morosità, quando il Socio rimane insolvente oltre il termine previsto dal Regolamento decade di diritto e senza ulteriore avviso.

L’esclusione operata dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposta alla ratifica dell’Assemblea dei Soci.

Chi recede o è escluso dall’ associazione per qualsiasi motivo e per lui anche i suoi eredi, non ha alcun diritto sul fondo comune.

PARTE TERZA: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Organi dell’associazione

Costituiscono organi dell’associazione:

– l’assemblea;

– il presidente dell’associazione;

– l’organo amministrativo, il consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’associazione, il suo Vice designato, il segretario, il tesoriere e, se eletti, altri consiglieri in numero non maggiore di 2 eletti dall’assemblea ordinaria.

Tutti gli organi dell’associazione che non hanno composizione monocratica funzionano secondo le regole della collegialità.

Articolo 11 – Assemblea: competenze e quorum

L’ assemblea ha una funzione normativa e di controllo che si sostanzia nelle seguenti competenze tassative:

FUNZIONE NORMATIVA

a: modifica le norme dello statuto dell’Associazione (compreso lo scioglimento dell’associazione);

b: delega, eventualmente, all’organo amministrativo l’emanazione (la modifica) del regolamento attuativo dello statuto dell’Associazione.

c: delibera sull’ammontare della quota associativa.

FUNZIONE DI CONTROLLO

d: approva il bilancio consuntivo;

e: approva il bilancio preventivo

f: procede alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo (Comitato Direttivo) ed eventualmente dei revisori dei conti;

g: delibera sulle materie ad essa sottoposte dagli altri organi dell’associazione;

h: approva il programma di attività di ricerca, divulgazione e turistica e altre proposte del direttivo e del presidente

i: delibera l’esclusione dell’associato (sempre che nell’esercizio delle sue funzioni normative non abbia delegato all’organo amministrativo tale competenza; in tal caso verifica annualmente le esclusioni deliberate e ne conferma la validità e l’efficacia).

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri due Soci con delega scritta e firmata dai Soci deleganti. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero di aventi diritto al voto presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L’assemblea ordinaria delibera sugli argomenti elencati nel presente articolo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto anche per delega.

L’assemblea straordinaria delibera sugli argomenti di cui ai punti 1, 7 e 8 del presente articolo, con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea.

Articolo 12 – L’ Assemblea: convocazione

L’ assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell’associazione.

Le convocazioni sono fatte per iscritto e devono essere ricevute dagli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, la spedizione può essere fatta per posta, per SMS o per e-mail.

Le convocazioni saranno spedite al domicilio, telefono mobile, casella di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

Nell’avviso deve essere indicato la data della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea è comunque valida anche quando, benché non convocata, siano presenti o rappresentati la maggioranza degli associati, il presidente e l’intero organo amministrativo.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dell’associazione, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Articolo 13 – L’Assemblea: svolgimento

Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare ma solo da altri associati.

Nessun socio può rappresentare più di tre persone.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto all’intervento in assemblea ed al voto, anche per quanto riguarda le deleghe.

Non hanno diritto di voto:

– i soci onorari;

– i soci che siano stati messi in mora dall’organo amministrativo o dal Tesoriere per il versamento della quota associativa annuale;

– i soci sulla cui esclusione l’assemblea sia chiamata a deliberare;

– i soci che si trovino in conflitto di interessi con le delibere da adottare.

Articolo 14 – L’Assemblea: presidenza

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

In caso di sua assenza l’assemblea sarà presieduta dal vice presidente.

Il presidente dirige i lavori dell’assemblea e sovrintende alla redazione del relativo verbale.

Articolo 15 – L’Assemblea: verbalizzazione

Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Articolo 16 – L’organo amministrativo collegiale (Consiglio Direttivo)

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente dell’associazione, composto da un numero di minimo cinque e massimo 6 membri compreso il Presidente, numero che verrà di volta in volta determinato all’atto della nomina da parte dell’assemblea.

Gli amministratori sono rieleggibili, tuttavia il Socio che ha ricoperto per due mandati lo stesso incarico di Presidenza dell’associazione o lo stesso ruolo all’interno del Consiglio Direttivo non sarà eleggibile per un terzo mandato nella stessa carica amministrativa.

Le cariche di Presidenza o del Consiglio Direttivo non sono remunerate in alcun modo; sono ammessi unicamente eventuali rimborsi per spese sostenute per gli scopi dell’Associazione.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo sono investiti dei seguenti compiti:

– Il Presidente dell’Associazione “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.”:

a) è garante dell’applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, sorveglia sul regolare svolgimento della vita associativa e, se del caso, riferisce agli organi sociali competenti in ragione di materia;

b) rappresenta l’associazione in qualsiasi circostanza e firma gli atti relativi;

c) è responsabile del trattamento dei dati dei Soci ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

d) è responsabile personalmente e collegialmente con i membri del Consiglio Direttivo di ogni manifestazione dell’associazione;

e) è delegato alla gestione del patrimonio e del fondo sociale unitamente al Tesoriere;

f) presiede l’Assemblea;

g) presiede il Consiglio Direttivo.

– Il Vice Presidente:

a) fa le veci del Presidente in sua assenza o impedimento.

– Il Segretario:

a) cura gli aspetti organizzativi, giuridici e legali inerenti la vita dell’Associazione;

b) esegue gli adempimenti elettorali previsti nel Regolamento;

c) è responsabile della documentazione di cui ai punti precedenti.

– Il Tesoriere:

a) gestisce il patrimonio ed i fondi dell’associazione secondo le delibere assembleari;

b) è delegato, con firma singola, alla tenuta del conto corrente dell’Associazione unitamente al Presidente;

c) risponde, collegialmente al Consiglio Direttivo della gestione economica;

d) redige il Bilancio annuale dell’Associazione costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico;

e) è responsabile della documentazione di cui ai punti precedenti.

– I Consiglieri:

Ai consiglieri tutti sono demandati i compiti divulgativi, didattici, scientifici ed editoriali e di supporto alle altre cariche amministrative.

Il Presidente dell’associazione e il Segretario non possono in ogni caso ricoprire la carica di Tesoriere.

Articolo 18 – Le elezioni

Le elezioni del Presidente dell’associazione, del Consiglio Direttivo e delle cariche si svolgono ogni due anni, normalmente in occasione della Assemblea ordinaria dei Soci. Qualora ciò non sia possibile, può essere indetta una Assemblea straordinaria.

Possono essere candidati a ricoprire le cariche sociali i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della tessera sociale e che siano soci da almeno due anni con l’Associazione “Gruppo Astrofili Galileo Galilei A.P.S.”.

I candidati possono essere indicati dal Consiglio Direttivo uscente o da almeno due soci elettori.

Articolo 19 – L’organo amministrativo: nomina

L’assemblea dei soci elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Segretario ed il Tesoriere, può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti.

All’atto della nomina, i nominati devono firmare l’accettazione dell’incarico che avrà durata di anni due modificabili dall’assemblea dei soci.

Articolo 20 – L’organo amministrativo: la cessazione

Il consigliere può rimettere le dimissioni dall’incarico pur restando Socio. Le dimissioni devono essere presentate tramite raccomandata o email e poste alla attenzione del Presidente della Associazione.

Le dimissioni del Consigliere, pur immediatamente efficaci, possono essere ritirate dallo stesso entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Presidente della Associazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i rimanenti restano in carica fino a che l’assemblea, che essi devono convocare in via straordinaria, abbia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Negli altri casi il consiglio continua ad operare, fermo restando che il quorum deliberativo deve essere computato sulla base del numero dei consiglieri nominati dall’assemblea, e non sulla base dei consiglieri rimasti in carica. Si procederà, pertanto, come se i consiglieri cessati fossero semplicemente assenti.

Articolo 21 – L’organo amministrativo: convocazione del consiglio direttivo

La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente o con lettera da spedire, o con SMS o per posta elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza, a ciascun consigliere. L’avviso deve contenere un preciso ordine del giorno con tutti gli argomenti da discutere.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l’effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i revisori (se nominati).

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati dall’assemblea.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza dal suo vice designato.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni saranno trascritti sull’apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio si radunerà sia presso la sede dell’associazione, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Articolo 22 – Regolamenti

La vita dell’Associazione è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, da appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Regolamenti e le eventuali modifiche devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci con le stesse modalità indicate nel presente Statuto. Le modifiche ai regolamenti devono essere comunicate ai Soci per iscritto o per via telematica contemporaneamente alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e cioè almeno quindici giorni prima della riunione.

PARTE QUARTA: NORME FINALI

Articolo 23 – Revisione e scioglimento

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte sia dal CD che da almeno 2/3 dei Soci.

Il contenuto delle modifiche da apportare deve essere comunicato ai Soci unitamente alla richiesta di convocazione dell’Assemblea, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Le modifiche devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci, con le stesse modalità indicate nel presente Statuto.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità o come mozione assembleare che raccolga i ¾ dei consensi dei presenti aventi diritto al voto.

La delibera sullo scioglimento dell’Associazione è affidata all’Assemblea straordinaria dei Soci, convocata con specifico ed esclusivo “Ordine del Giorno”, con un preavviso di almeno trenta giorni e deve essere ratificata con la maggioranza dei ¾ dei Soci aventi diritto al voto, presenti o delegati.

In caso di scioglimento si formerà un collegio di liquidazione composto da tre Soci maggiorenni che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo del G.R.A.G. A.P.S. ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, previamente individuata nella delibera di scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’associazione e gli associati o tra gli associati fra loro in relazione al rapporto associativo, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un solo arbitro nominato di comune accordo dalle parti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede l’associazione.

Detto arbitro deciderà secondo equità, libero da qualsiasi formalità di procedura, salvo il rispetto del contradditorio ed inappellabilmente.

La sede dell’arbitrato è presso il domicilio dell’arbitro.

Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo che per gravi motivi l’arbitro non disponga diversamente.

Articolo 25 – altre Norme

Per quanto non specificato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.